La legge dice che in prima istanza devi fare riferimento ai regolamenti comunali (e ,in teoria, anche agli usi locali); solo se questi non dispongono in materia, allora si ricorre all'articolo 892 del Codice Civile.
le distanze sono:
3 metri dal confine (per sapere se il muro riesntra nel calcolo, si deve sapere dove è posizionato) per gli alberi di alto fusto (quercia, tiglio, faggio, paltano et similia);
1,5 m per gli alberi non di alto fusto (la categoria è abbastanza vasta), 3 metri di altezza (possono rientrare anche gli alberi del caso precedente se tenuti potati regolarmente, tipo quelli topiati ... brrr.....);
0,5 m per siepi, arbusti e alberelli non più alti di 2,5 m (a maturità raggiunta), salvo che si tratti di siepi particolari (per lo più usi rurali di siepi a ceduo).
Se, tuttavia, esiste un muro di confine, come nel tuo caso, le distanze possono non essere osservate, se l'altezza delle piante, di qualunque tipo, non ecceda quella del muro.
Posso osare? ;
Se ti va, puoi esporre il caso che ti ha indotto a scrivere ...